COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL’USO DI STUPEFACENTI?
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL’USO DI STUPEFACENTI?
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
COSA ACCADE DOPO?
Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
INASPRIMENTO DELL’AMMENDA IN ORARI NOTTURNI
L’ammenda prevista per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aumenta da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL’USO DI STUPEFACENTI?
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL’USO DI STUPEFACENTI?
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
COSA ACCADE DOPO?
Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
INASPRIMENTO DELL’AMMENDA IN ORARI NOTTURNI
L’ammenda prevista per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aumenta da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
COMPORTAMENTI RECIDIVI
Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186.
È prevista la revoca della patente di guida.
CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI
Nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI
Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.
IN CASO DI INCIDENTI STRADALI
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.
GIUDIZIO
Le cause per le lesioni provocate dalla guida in stato di ebbrezza sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
COSA ACCADE SE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO?
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.
CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI
La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.